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(MT-01) Legalità sostituzione porta targa


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Ho trovato questo post in un altro Forum:

 

Un parere del direttore generale della Motorizzazione chiarisce che il portatarga non rientra fra le caratteristiche costruttive dei veicoli. Dunque è possibile adottarne anche uno non originale.

 

Nessun problema per chi sostituisce il portatarga della propria moto. Lo ribadisce il direttore generale della Motorizzazione Civile, Maurizio Vitelli, con una lettera al corpo della Polizia Locale di Jesolo.

C'erano stati molti verbali in zona, proprio per l'uso di porta targa non originali, e della cosa ha finito per occuparsi l'Assobike, l'Associazione delle aziende produttrici di ricambi aftermarket, che è riuscita a ottenere questo chiarimento dal dirigente della sede centrale. Dunque Vitelli ha chiarito che il portatarga non rientra fra i componenti cui fa riferimento l'art. 78 del Codice: "modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione".

La spiegazione è molto tecnica. Per rientrare nell'art. 78, un componente, oltre a essere indicato nel Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada, deve essere anche individuato con un provvedimento della Motorizzazione. E non risultano provvedimenti relativi al portatarga.

"Non si rilevano - scrive Vitelli - provvedimenti atti a individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre a eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa".

E continua: "Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione".

Dunque la sostituzione di tale componente con altri commerciali è concessa; ferme restando alcune caratteristiche dimensionali di base e, soprattutto, il tetto massimo di 30° per l'inclinazione sulla verticale.

 

http://www.motonline.com/info_point/art ... ice=236398

 

Cito: "il codice è chiaro, parla di alloggiamento e non di portatarga, lo regolamenta così:

posizionata nella parte piu posteriore del veicolo, con luce targa omologata, leggibile ad almeno 20 metri e inclinazione di 30° rispetto alla perpendicolare del suolo."

 

Quindi, a quanto pare, decade il problema della posizione, resta la luce, il catadiotro e l'inclinazione, l'opera d'arte di Jak è ok jak2.th.jpg (sempre che non abbia cambiato forma di nuovo :shock: ).

 

:smt006

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"caratteristiche dimensionali di base" cosa può significare? Perchè mi sembra di ricordare che il portatarga debba essere la parte più sporgente della moto, nella parte posteriore (per questo ci sono quegli accrocchi strani sulle hypersportive). Se così fosse, non basterebbe l'inclinazione, la luce e il catadiottro; sarebbe anche necessario che la targa sporgesse oltre la sagoma della gomma post.

 

...E poi il portatarga dell'orco è bello così com'è :-D

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anche a me piace così com'è, sto chiedendo questa cosa per capire se deve essere, come tu dici, la parte più sporgente in assoluto o semplicemente più dietro rispetto alla carrozzeria.

In passato ne avevamo parlato e si pensava che anche l'altezza da terra fosse determinante, cioè "esattamente" la posizione di omologazione, ma invece pare di no. Questo perché un aftermarket non la riposizionerà MAI esattamente in quel posto ma più alta e vicina al codino.

Per esempio l'R6, nessun portatarga aftermarket la rimetterà così lontano, sarà per forza prossima al codino, tutto ciò mi fa pensare che non deve essere oltre la ruota.

:smt006

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Ho trovato queste info nel PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE:

Collocava la targa sull'autoveicolo (motoveicolo o rimorchio) sopra indicato con modalità di installazione diverse da quelle stabilite dal regolamento di esecuzione, in quanto ... (descrivere).

Note operative:

1 La targa (v. art. 258 regolamento CDS) va collocata nella sua esatta posizione (non può essere posta, ad es., sul cruscotto o sul lunotto posteriore, né può essere scambiata quella anteriore con quella posteriore, ecc.). L'art. 259 regolamento CDS fissa poi le modalità di installazione delle targhe di cui si richiamano qui alcuni particolari.

2 La targa di immatricolazione posteriore di auto e motoveicoli può essere centrale o spostata verso la metà sinistra del veicolo, ma il suo bordo sinistro non può andare in nessun caso fuori sagoma.

3 Nei rimorchi, rimorchi agricoli e macchine operatrici trainate, detta targa deve essere invece posta in prossimità del margine posteriore destro del veicolo lasciando una congrua distanza dalla targa ripetitrice.

4 Se la forma del veicolo lo richiede la targa può essere inclinata all'indietro fino a 30° rispetto alla verticale.

5 Il bordo inferiore della targa posteriore deve distare dal suolo a veicolo scarico non meno di 0,30 m (0,20 per motoveicoli) e non più di 1,20 m (con elevazione fino a 2 m per veicoli con particolari caratteristiche costruttive, o per i quali può essere ammessa anche una inclinazione della targa in avanti fino a 15°).

6 Per motoveicoli la targa non può superare, a scarico, l'inclinazione di 30 gradi all'indietro e di 15 in avanti. per i quali può essere ammessa anche una inclinazione della targa in avanti fino a 15°).

7 Se la targa, a causa del suo irregolare posizionamento, risulta illeggibile concorre anche l'ipotesi dell'art. 102, c. 7.

8 Se il portatarga è stato alterato, manomesso o posizionato in sede o modo diversi da quanto previsto dall'omologazione di quel tipo di veicolo, si applica l'art. 78 CDS.

9 La targa installata irregolarmente non si ritira salvo che manchi dei requisiti propri (es. non rifrangente).

 

Al punto uno parla di non spostare la targa, ma come esempio parla di cruscotto o lunotto, non parla di pochi centimetri.

 

Al punto cinque parla di posizioni, le massime possibili, essendo un prontuario verificano che non sia stata spostata oltre il consentito.

 

Il punto sei lo conosciamo.

 

Il punto sette potrebbe valere anche per chi la mette sul forcellone perché è visibile solo da un lato.

 

Il punto otto è quello a cui si riferisce Vitelli.

 

"Non si rilevano - scrive Vitelli - provvedimenti atti a individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre a eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa".

E continua: "Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione".

 

Spero che si riesca ad avere qualcosa di più per poter far valere questa "precisazione", perché allo stato delle cose ci becchiamo la multa e possiamo intentare ricorso.

In ogni caso, se questo si è preso la briga di parlare ci sarà un motivo, così com'è ogni aftermarket è illegale.

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Lo stesso articolo è stato inviato da Walter Moto ad un suo cliente http://www.nextbike.it/ :

portatargag.th.jpg

meglio tenersi una copia con i documenti della moto e sperare che l'agente recepisca la cosa...

 

c'è chi solleva un dubbio:

"Portatarga non parafango posteriore - Guardate che parlano di portatarga (l'alloggiamento della targa) non del parafango posteriore! Quello deve rimanere inalterato perche' (inclinazione, sporgenza e grado di copertura della ruota) fa parte delle caratteristiche del veicolo. Il portatarga e' il profilo di plastica col nome del concessionario e la luce per illuminare la targa di notte."

 

@Garavak: è a questo che ti riferisci scrivendo "caratteristiche dimensionali di base"?

 

:smt006

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Si, mi riferisco al fatto che il parafango deve "parafangare", per cui non si può eliminare o spostare, deve restare li dov'è. La stessa cosa vale, ad esempio, per i fuoristrada: se hanno le "patelle" dietro le ruote se le devono tenere, anche se sono orrende. Lo scopo è evitare, nei limiti del possibile, che le ruote sollevino sassi o altro che vada a sbattere sui veicoli che seguono, esattamente come per le moto.

 

Ciò premesso, io ho cambiato portatarga sia all'Hornet900, sia all'Fz1, e non mi è mai capitato che mi rompessero le scatole per questa cosa. Penso che anche le forze dell'ordine sappiano usare il buon senso: altro è una targa coperta dall'elastico o con inclinazione 0°, altro un portatarga esteticamente gradevole ma con catadiottro, luce e targa visibile.

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TROVATA!!!

 

vitelli01.th.jpgvitelli02.th.jpg

 

il problema è che nel prontuario è scritto che la variazione dell'alloggiamento è da art.78 mentre lui dice che così non è.

 

http://www.foxpol.it/file_news/interpre ... art_78.pdf

 

g Carrozzeria: struttura portante, trasformazioni con cambio d'uso o di categoria del veicolo (es. autovettura trasformata in autocarro o viceversa), divisori interni per animali (si applica però l'art. 169 CDS), rifacimento del cassone o aggiunta di dispositivi accessori (es. ribaltabile), allestimento per veicoli ad uso speciale o per trasporti specifici (es. interno di ambulanze, carri funebri, ecc.), aggiunta di celle refrigerate o gruppi frigoriferi per trasporti ATP, gru, martinetti; strutture posteriori a sbalzo non presenti in sede di omologazione (v. però al riguardo la nota 9 alla prima delle ipotesi sanzionatorie che seguono), ecc.

 

h Sterzo Targa:(3) modifica volante, installazione o eliminazione servosterzo; modifica alloggiamento targa.

 

Circolava con il veicolo sopra indicato al quale erano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali di cui all'art. 71 CDS (o ai dispositivi di equipaggiamento indicati all'art. 72 CDS) senza che risulti aver superato la prescritta visita e prova con aggiornamento della carta di circola-zione. Veniva infatti accertato che ... [indicare la modifica non annotata, es: montava pneumatici siglati ... di dimensioni più grandi di quelle previste (v. nota 12), montava gancio di traino non annotato, trainava carrello appendice non indicato sulla carta di circolazione, aveva cambiato tipo di silenziatore (v. nota 7), aveva aggiunto serbatoi supplementari sì da superare nel veicolo la capacità complessiva di 1.200 litri, aveva installato impianto a gas, luci di colore diverso (v. nota 11), serbatoi sul rimorchio (sia pure provvisori) per alimentare la motrice, aveva modificato l'alloggiamento della targa ecc.]. La carta di circolazione è immediatamente ritirata e trasmessa all'UMC di ... Il conducente è autorizzato a condurre per la via più breve il veicolo fino a ... (luogo da lui indicato); ivi giunto, il veicolo non potrà essere più utilizzato fino a che non avrà superato con esito favorevole la prescritta visita e prova.

 

Note operative

3 Per l'art. 236 regolamento CDS le caratteristiche costruttive e funzionali sono elencate nell'appendice V del titolo III dello stesso regolamento. Oltre che nei casi richiamati nelle Note introduttive la violazione in esame ricorre anche quando su veicoli trasformati si apportano modifiche successivamente alla trasformazione autorizzata.

Es., per una vettura trasformata in autocarro integrano gli estremi della presente violazione: la rimozione del divisorio (o griglia); il ripristino, anche se occasionale, dei posti e/o dei finestrini posteriori, ecc.

 

Nella lettera parlano di lettera G (carrozzeria) in realtà è alla lettera h (sterzo e targa).

 

Se consideriamo che le forze dell'ordine dovrebbero fare quel che dice il prontuario, siamo punto e a capo, ma se tenete in tasca questa lettera sarà più credibile dell'articolo di una rivista redatto da un giornalista.

 

Il problema è per chi deve asportare il parafango posteriore (cioè NOI), chi già non ce l'ha, e la targa è fissata ad un telaietto, non credo che si crei il problema.

 

Con questa in tasca, è possibile creare il ragionevole dubbio :!:

 

:smt006

 

 

p.s. anche se a volte è meglio fare gli ignoranti, piuttosto che gli arroganti saputelli, vero CarbonHead?

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nn la farei tanto lunga... premesso che sulla moto ad essere fiscali nn si potrebbe spostare una vite di fatto basta rientrare nei 30 gradi di inclinazione e montrare le frecce distanti e nn a filo targa cm spesso si vede.....

poi se trovate il pignolo di turno che vuole solo fare cassa (tutti i vigli urbani) c'è poco da fare, troverà sempre qualcosa fuoriposto ma prima o poi uscirà di casa in civile

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