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(MT-03) Scheda di omologazione?


Muntagnin

Messaggi raccomandati

Si sà dove procurarsi la scheda (?) di omologazione della MT-03 ?

 

Dovrebbe essere un documento pubblico.

Al tempo dei miei restauri dei Ciao ... bastava andare sul sito della Piaggio per scaricare tutte le schede ufficiali a cui la casa si richiamava per il Certificato di Conformità necessario all'immatricolazione del veicolo.

 

Esempio, frontespizio della Scheda del Ciao 1967:

 

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In un mondo di tuning e tamarrature folli .. sarebbe utile sapere come la moto deve essere.

Se non altro poter essere consci del mezzo usato che si compera.

 

Probabilmente sarebbe utile averli come documenti scaricabili anche per le altre moto MT.

Modificato da Muntagnin
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Effettivamente seguendo il link http://www.yamaha-motor.eu/it/plus/d-e-r/due-ruote/omologazione/omologazione-e-assistenza.aspx si legge:

"Le schede tecniche (schede di omologazione), che vengono richieste dalla MCTC per dar seguito alle pratiche di duplicati libretti, vengono da noi inviate esclusivamente agli uffici provinciali della Motorizzazione stessa.

Inoltrate al fax nr. 039/6980052 la Vostra richiesta indicando il nominativo dell'ingegnere e l'ufficio provinciale MCTC che sta seguendo la pratica, con il relativo numero di fax, riportando ovviamente i riferimenti del Vostro veicolo (modello e nr. telaio completo) e i Vostri dati."

Perché esclusivamente?

forse perché è brevettata e c'è il veto del titolare del brevetto? Può essere?

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Diciamo che questo è il punto...

il testo che hai riportato sembrerebbe fare riferimento al COC, ovvero al Certificato di Conformità, più che alla scheda tecnica..

Il Certificato di Conformità, necessario per l'immatricolazione (oppure nel caso da te citato di duplicato libretto) è univoco per ogni veicolo e sostanzialmente attesta la sua conformità al tipo base (..il "tipo originario" direbbe Jung..  :D ) che ha ricevuto l'omologazione CE.

Temo che ci si possa trovare di fronte ad una delle tante confusioni linguistico-burocratiche dove i termini si confondono e si snaturano all'interno delle prassi..

 

l'originaria domanda di Muntagnin nasce da un problema postosi sul gruppo facebook; si cercava cioè di capire se esiste una specifica, chiara norma che dica che non possono essere variati elementi della moto riportati su un qualche certificato/scheda/vattelapesca di omologazione pur nel rispetto delle indicazioni del Codice della Strada.

In altre parole: l'ipotetico documento di omologazione è solo un problema del costruttore/venditore finale che immatricola qualcosa che deve essere identico a ciò per cui è stata richiesta l'omologazione, oppure diventa vincolante in ogni sua minima parte anche per l'utilizzatore finale?

Ergo, in questo secondo caso, se io sposto le frecce da qui a lì, ma rispetto quote, distanze e caratteristiche prescritte dal CDS, altero l'omologazione del mezzo oppure sono all'interno di qualcosa di lecito?

Stanchi delle leggende metropolitane diffuse per immaginazione e sentito dire, ci siamo presi il mal di pancia di provare a capirci qualcosa per davvero...

 

Scusate la lunghezza dell'intervento ma ho cercato di essere esaustivo nella spiegazione delle intenzioni..

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Credo che i referenti del Forum, che hanno un contatto diretto con la Yamaha Italia, potranno interporre i loro buoni uffici per recuperare le Schede di Omolgazione.

A noi utenti finali non serve appunto il certificato di Conformità

Se per assurdo noi decidessimo di creare un campionato mondiale .... ( :P) .... per moto di serie, dovremmo fornire agli iscritti la Fiche di Omologazione che dovrebbero essere sempre in accompagnamento al veicolo al momento delle verifiche tecniche.

Per esempio mi rifaccio al mondo automobilistico dove la procedura è prassi comune.

http://www.csai.aci.it/index.php?id=582

Non credo che la FMI si discosti di molto

 

Sempre riferendoci al sistema Piaggio .. allego il facsimile del Certificato di Conformità ove si evince che è un foglio di carta con scritto quello che serve per le pratiche burocratiche e non quello che a noi interessa.

 

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Modificato da Muntagnin
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@django

se ho capito ciò che vuoi dire la domanda è "vediamo se c'è una norma che stabilisce che non posso variare alcuni componenti della moto"

qui il link di una pagina che si occupa di questa domanda

http://tsr.altervista.org/omologazioni/omologazioni.htm

ovviamente non dobbiamo cercare le omologazioni nei vari pezzi della moto comprata originale ma dobbiano trovare i limiti delle modifiche da fare nella legge vigente.

ad es. non si possono montare gomme diverse da quelle prescritte sul libretto di circolazione e con cui è stata omolgata la moto, ma questa è una regola fortemente tollerata

mentre è fatto divieto assoluto di modificare l'impianto frenante anche se si montano i freni migliori al mondo

neppure gli specchietti possono essere cambiati ......

qui se ne parla ampiamente http://www.motociclismo.it/special-ldquoper-essere-in-regola-non-puoi-cambiare-quasi-nullardquo-moto-56994

 

Se volete omologare una moto tuning, dovete attraversare un iter burocratico abbastanza complicato ma purtroppo necessario. Le omologazioni, in caso di cambio di pezzi al mezzo, sono documentate in una cartella della motorizzazione. Quando vengono effettuati dei cambi e alcuni pezzi vengono sostituiti, per legge non si può circolare a meno che appunto, non si effettui l’omologazione. Deve essere categoricamente tutto registrato e certificato perché la polizia stradale, in caso di fermo e di conseguente controllo, troverebbe sicuramente degli ovvi problemi. Per ogni cambio di pezzo effettuato, la motorizzazione annoterà sull’apposito libretto, tutte le modifiche come la sostituzione di fari, ammortizzatori o marmitte.

Al momento che l’ufficio preposto, prepara tutta la certificazione, vi fornirà anche la cifra da pagare per effettuare le sostituzioni e per omologare la moto. La cifra di solito si aggira sui 1600 euro ma per ogni elemento che si andrà ad aggiungere, ci sarà un sovraprezzo di 200 euro. La cifra che andrete a spendere, è naturalmente molto alta ed allora dovrete valutare bene se conviene farlo e se ne vale la pena. Molte volte il gioco non vale la candela perché il mezzo, vale meno della spesa. La motorizzazione dopo aver trascritto le modifiche che avete effettuato, vi rilascerà un certificato che vi permetterà di circolare senza problemi.

L’omologazione si divide in vari settori. Se è speciale riguarda l a sostituzione di prodotti costruiti in serie e non pericolosi come i pedali, i manubri o i sedili. Sarà il venditore stesso a rilasciarvi il certificato di omologazione che documenta che gli elementi acquistati, sono stati costruiti secondo le regole vigenti. Questo certificato di omologazione, lo dovrete tenere sempre a bordo. Se invece effettuate cambi su elementi ritenuti pericolosi, dovete fare due tipi di verifiche e cioè la prima la dovrà fare il produttore dell’elemento e la seconda la farete voi dopo aver fatto installare i componenti da un meccanico specializzato. Solo dopo questa operazione, potrete recarvi alla motorizzazione, dove verrà effettuata una verifica per provare il veicolo.

Se avete effettuato l’omologazione all’estero, dovete comunicarlo alla motorizzazione italiana che dopo una verifica, provvederà ad aggiornare il libretto.  Esiste poi una certificazione ad un unico esemplare.   Quest’ultima formula, riguarda quelle moto alle quali sono state cambiati i pezzi da un meccanico di un’officina.  In questo caso, un tecnico autorizzato del Ministero, dovrà provvedere, previa una vostra domanda, ad effettuare un accurato controllo sulla moto e solo se la riterrà sicura, vi concederà il certificato di omologazione che sarà comunque vidimato anche dalla Motorizzazione civile, dopo un controllo che prevede la prova della moto.  La motorizzazione, provvederà ad aggiornare il libretto.. 

 

nb quanto sopra non è farina del mio sacco

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.........................................

mentre è fatto divieto assoluto di modificare l'impianto frenante anche se si montano i freni migliori al mondo

neppure gli specchietti possono essere cambiati ......

.............................

 

 dove è SCRITTO?

è questo il punto che intendiamo sviscerare.

 

In queste cose fà dottrina il testo ufficiale di una legge .. regolamento .. ect.

Le interviste a qualche personaggio più o meno "parvenu" danno una interpretazione letterale che può anche non coincidere, ratio legis, con l'interpretazione autentica, data esclusivamente dal potere legislativo ed in quanto ad esso vincolante.

 

Quello che noi utenti vogliamo conoscere è lo scritto ufficiale.

Il resto vaga nel Limbo delle cose sentite dire.

Noi vogliamo leggere il testo ufficiale, poi ognuno sarà libero di interpretare filosoficamente le cose

Modificato da Muntagnin
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Molto piu semplice del previsto
E il codice della strada che vieta e sanziona le modifiche

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada.html

 

Art. 71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

Art. 71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.

5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 168 a euro 674.

Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

B) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c) dispositivi di segnalazione acustica;

d) dispositivi retrovisori;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

B) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;

c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006. (1)

2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., sono equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioniLa prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2)

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli. (3)

3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi. (3)

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

(1) Art. così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e successivamente modificato dall'art.17 della legge 23 febbraio 2006, n.51, di conversione del DL 30 dicembre 2005, n.273.

(2) Art. così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e successivamente modificato dall'art. 17 della Legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del DL 30 dicembre 2005, n. 273.

(3) Art. così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004.

  Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE



Art. 78.  Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.  

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Modificato da freddy
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Stamane ho visto iniziare l'intervista all'ingegnere esperto in omologazioni, ecc ecc..

Dopo trenta secondi ho smesso..

Non per presunzione, diciamo più per sconforto..

Esattamente dopo questa frase:".. Quando facciamo delle variazioni dobbiamo tutte farle annotare sulla carta di circolazione.. Alcune sono necessarie, altre no.. "

SSono venute immediatamente alla memoria altre due celebri "perle" del passato, così distanti tra loro per contesto e provenienza, così vicine per chiarezza dialettica a quella dell'ingegnere..

"Sono completamente d'accordo a metà col mister.. " (Totó Schillaci, calcio, anni '90)

"Dobbiamo lavorare sulle convergenze parallele.." (Zaccagnini, politica, anni' 70)

 

Per questo voglio vedere i documenti, confrontarli con la norma e poi iniziare a ragionare..

Quel che dice questo o quello, in uniforme, ingegnere, funzionario o semplice conoscente, non è sufficiente..

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Bene, allora attendiamo (e occupiamo di trovarlo) che salti fuori il certificato di omologazione..

Perché, tanto per fare una ipotesi, se su esso non è indicata, marca, modello, quote millimetriche e/o fotografia di un retrovisore, nel momento in cui lo sostituisco con uno che rispetti la sua specifica omologazione (superficie riflettente) io NON altero alcuna caratteristica..

Così, tanto per dire una..

Il resto sono solo ipotesi.. Magari giuste, ma ipotesi..

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